(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 19 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennita' di carica 1. L'indennita' per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, e' rapportata all'indennita' spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura: a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) 87,5 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale e per il Presidente della Commissione per il Piano di Sviluppo; c) 77,5 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per i Segretari del Consiglio regionale, nonche' per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; d) 72,5 per cento per i Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per i Presidenti delle Commissioni speciali; e) 70,5 per cento per i segretari delle Commissioni consiliari permanenti e per i Vice Presidenti delle Commissioni speciali; f) 65 per cento per i Consiglieri regionali.