(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
         della Regione Calabria n. 18 del 19 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Indennita' di carica
 
  1. L'indennita' per i membri del Consiglio regionale  stabilita  in
base  al  disposto  dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione
alle  funzioni  svolte  o  alla  carica  ricoperta,   e'   rapportata
all'indennita'  spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:
   a) 100 per cento per i Presidenti del  Consiglio  e  della  Giunta
regionale;
   b)  87,5  per cento per i componenti della Giunta regionale, per i
Vice Presidenti del Consiglio regionale e  per  il  Presidente  della
Commissione per il Piano di Sviluppo;
   c)  77,5  per  cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per
i Segretari del Consiglio regionale, nonche' per  il  Presidente  del
Collegio dei Revisori dei Conti;
   d)  72,5  per  cento  per  i  Vice  Presidenti  delle  Commissioni
consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e  di  Regolamento
interno e per i Presidenti delle Commissioni speciali;
   e)  70,5  per  cento  per i segretari delle Commissioni consiliari
permanenti e per i Vice Presidenti delle Commissioni speciali;
   f) 65 per cento per i Consiglieri regionali.